Current Size: 100%
Scarico sul suolo
Il nuovo "Regolamento per la disciplina degli scarichi autonomi di tipo domestico o assimilato al domestico" è stato approvato con Delibera del Consigllio comunale n. 14 del 22 febbraio 2016. Esso disciplina gli scarichi delle acque reflue di tipo domestico e assimilate al domestico che non recapitano in pubblica fognatura, e che, ai sensi della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, sono autorizzati dal Comune.
Si intende per “scarico” qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria”
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità competente.
Al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico, l'utente deve presentare domanda di autorizzazione utilizzando l'apposito stampato.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL SUOLO DEI REFLUI ASSIMILATI AGLI SCARICHI CIVILI – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Le richieste di scarico sul suolo di acque reflue assimilate a quelle domestiche sono soggette, dal 13.06.2013, al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
L’A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento.
L’A.U.A. va richiesta dal gestore, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento:
1- nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;
2- nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
a- allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall’A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
b- al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall’A.U.A..
L'Autorizzazione ha durata di 15 anni a decorrere dalla data del rilascio. Almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere individuata all'autorità competente tramite SUAP, l'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione aggiornata. E' consentito fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente.
La domanda di A.U.A. deve essere presentata tramite S.U.A.P. del Comune (www.impresainungiorno.gov.it(link is external).