Industrie insalubri

INDUSTRIE INSALUBRI
 
Chiunque intenda avviare, trasferire o ampliare una qualsiasi attività compresa nell'elenco contenuto nel Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994 deve, quindici giorni prima, darne avviso per iscritto al Sindaco. Tale comunicazione deve contenere le informazioni relative alle caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni.(Vedi scheda Regionale allegata)

La classificazione di un'industria insalubre, previo parere della ULSS, viene predisposta dal Comune, il quale provvede a darne comunicazione alla ditta. L'industria, a cui viene comunicata la classificazione, è obbligata ad attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie. In caso di inconvenienti provocati da industrie classificate come insalubri il Sindaco, a seguito di accertamenti, emette ordinanza d'adeguamento per l'eliminazione degli inconvenienti accertati.

    
Normativa di riferimento

  • Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi Sanitarie".
  • Art. 216 e 217 T.U.L.L.S.S.